Tipologie di donazione e imposte relative

Quali sono le tipologie di donazione e le relative modalità di tassazione? Analizziamo i vari casi nel dettaglio e vediamo come pagare il dovuto.

1 - Definizione e tipi di donazione

Con il termine donazione si allude ad un vero e proprio contratto attraverso il quale un soggetto (donante) dispone a favore di un altro (donatario) - a titolo di liberalità - il trasferimento di un diritto o bene patrimoniale, oppure assume verso il donatario un’obbligazione.

Vi sono differenti tipi di donazione, in particolare si distinguono: donazioni remuneratorie, quando sono giustificate da particolari motivi di riconoscenza o gratitudine per un servizio reso; donazioni modali, ossia quelle in cui la donazione è subordinata ad un onere in capo al donatario, l’inadempimento del quale è causa di risoluzione; donazioni obnuziali, quelle effettuate in ragione di un futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri in favore degli sposi o dei figli nascituri; donazioni a nascituri, quelle fatte a favore dei figli di una persona, sebbene non ancora concepiti.

Merita infine menzionare fra i tipi di obbligazione, anche per i particolari risvolti fiscali, le donazioni di modico valore e le donazioni indirette. Con l’espressione donazioni di modico valore (o manuali) si intendono quelle donazioni (art. 769 del c.c.) che hanno ad oggetto un bene di valore modesto, sia in base ad un criterio di natura oggettiva (il valore economico del bene nel contesto sociale di riferimento), sia soprattutto ad un criterio di natura soggettiva (le condizioni economiche del donante).  Il modico valore, perciò, non è definibile in astratto, ma va valutato caso per caso in concreto in relazione al patrimonio del donante. La particolarità di questo tipo di donazioni consiste nel fatto che per la loro realizzazione non è necessario adempiere alle formalità, quale ad esempio l’atto notarile alla presenza di due testimoni, che sono invece di regola richieste per le normali donazioni, esse infatti si perfezionano con il mero trasferimento della cosa o del denaro dal donante al donatario.

Il concetto di donazione indiretta invece si ricava per esclusione: sono infatti donazioni indirette tutti gli atti di liberalità che vengono compiuti ricorrendo ad un negozio giuridico formalmente diverso rispetto alla donazione, ma che sostanzialmente ne producono il medesimo effetto giuridico, ossia il depauperamento patrimoniale del donante a favore dell’arricchimento del donatario. Se realizzati per spirito di liberalità (animus donandi) possono configurare esempi tipici di donazioni indirette negozi quali: la remissione di un debito, il pagamento di un debito altrui, il contratto a favore di terzo o l’atto con il quale si intesta un bene ad un altro soggetto con l’intenzione che questi se ne appropri.

2 - Imposta di donazione

Fatta questa doverosa premessa sul contratto di donazione in generale e sui vari modelli di donazione vediamo quali sono i casi nei quali è dovuta l’imposta di donazione e a quanto ammonta.

Anzitutto, si deve precisare che è sempre il donatario (ossia colui che riceve la donazione) ad essere obbligato – quando previsto - a versare all’erario l’imposta per la donazione ricevuta. Le aliquote dovute sono tuttavia differenti in base al tipo di donazione ed al rapporto sussistente fra i soggetti coinvolti nella donazione; sono inoltre differenti le franchigie previste, laddove per franchigia s’intende il minimo che non rileva ai fini della tassazione di un atto. Al di sotto di determinati importi (franchigia) non vi è alcun prelievo fiscale sull’atto di donazione. Invece, al di sopra di determinati importi che andremo a specificare, il prelievo si applicherà soltanto sulla parte eccedente la franchigia.

2.1 - Quando l’imposta è dovuta e quando non lo è

Procedendo con ordine esaminiamo, nei vari modelli di donazione, qual è il regime fiscale applicabile:

1) Le donazioni a soggetti particolari: i trasferimenti in favore di alcuni soggetti particolari, previsti dall’ articolo 3, comma 1 del TUS, sono integralmente esclusi dall’applicazione dell’imposta, come, per esempio, quelli destinati a:

  • Stato, Regioni, Province e Comuni
  • Enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo assistenza, studio, ricerca scientifica, altre finalità di pubblica utilità
  • Onlus e fondazioni bancarie.

2) Le donazioni fra parenti: le donazioni fra parenti sono soggette ad un regime fiscale di favore, al fine della tutela del patrimonio familiare e della solidarietà familiare stessa. Le aliquote e le franchigie sono determinate dal rapporto di parentela tra beneficiario e donante:

  • per il coniuge e i parenti in linea retta (padre/madre e figlio) non è dovuta alcuna imposta sulle donazioni aventi un valore inferiore a 1 milione di euro, mentre sarà dovuta un’imposta del 4% da calcolare sul valore eccedente la franchigia di 1 milione di euro, per ciascun beneficiario;
  • tra per fratelli e sorelle non è dovuta alcuna imposta sulle donazioni aventi un valore inferiore a 100 mila euro, mentre sarà dovuta un’imposta da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario;
  • per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado l’imposta dovuta è invece pari al 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia);
  • per le altre persone, non aventi alcuno dei già menzionati legami familiari, l’imposta dovuta è pari all’8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia).

Se però a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro, a prescindere dal grado di parentela tra i soggetti coinvolti.

In ambito familiare non si paga parimenti l’imposta sulle donazioni sui regali in denaro o le collette per le spese mediche. Una famiglia, ad esempio, che sia costretta a pagare una cifra considerevole per sottoporre il figlio a una cura costosa e perciò riesca a raccogliere delle liberalità della gente non deve dichiarare tale denaro al Fisco. Ciò sia perché il denaro è necessario per le spese mediche di un familiare sia perché - se frutto di una colletta – il denaro raccolto potrà essere la sommatoria di molteplici donazioni di modico valore che, in quanto tali, non sono mai soggette a tassazione, nemmeno in ambito extrafamiliare. Non sono analogamente soggette all’imposta sulle donazioni le spese di mantenimento e di educazione per i figli, nonché quelle per l’abbigliamento o per le nozze, per la medesima ratio di promozione e tutela dei nuclei familiari.

3) Le donazioni di modico valore: la circolare n. 3/2018 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente che le donazioni di modico valore non sono soggette all’imposta sulle donazioni. E, nel sancire ciò, richiama l’articolo 783 del Codice civile. Il concetto di modico valore entro il quale l’operazione è esente da tassazione è il medesimo che abbiamo spiegato ad inizio articolo e cioè si fonda sul rapporto tra il valore del bene o del denaro donato nel contesto sociale di riferimento e le condizioni economico patrimoniali del donante. Sulla base del parametro soggettivo delle condizioni patrimoniali del donante si dovrebbe reputare donazione di modico valore (e quindi non soggetta a tassazione) la donazione di un orologio Rolex del valore di 5 mila euro nel caso in cui il regalo fosse fatto da un imprenditore milionario, viceversa se la stessa donazione fosse effettuata da parte di un soggetto avente una condizione economica precaria la donazione non rientrerebbe fra quelle di modico valore e pertanto si dovrebbe effettuare con le formalità del notaio, alla presenza di due testimoni, e con il pagamento dell’imposta di donazione da parte del beneficiario. Tali stringenti adempimenti formali, previsti unicamente per le donazioni di non modico valore, sono giustificati dall’esigenza di garanzia del donante, il cui patrimonio potrebbe subire un’ingente diminuzione non suffragata da un reale spirito di liberalità.

Proprio per tale ragione, essendo che le garanzie sono poste unicamente a tutela del donante e del suo patrimonio, risulta pacifico che le donazioni di poche decine di euro non sono mai soggette a denuncia dei redditi, nemmeno nell’ipotesi in cui la somma di plurime modiche donazioni dia origine ad un valore economico consistente. Ad esempio, uno streamer che riuscisse a ricavare migliaia di euro attraverso svariate donazioni di pochi euro ciascuna sul proprio canale non avrebbe l’obbligo di pagare l’imposta di donazione né quindi dichiarare alcunché.

4) le donazioni indirette: La donazione indiretta si verifica, come specificato in incipit, attraverso un negozio formalmente diverso dalla donazione (ad es. contratto di compravendita a favore di terzo, per persona da nominare o remissione di debito) ma che sostanzialmente ne riproduce gli effetti. Di donazione indiretta” si parla infatti in una molteplice serie di situazioni: si passa dalle ipotesi più semplici si pensi al caso del padre che paga un prezzo dovuto dal figlio (ad esempio: il figlio, studente universitario, compra un appartamento nella città ove frequenta l’Università; oppure al caso del padre che paga un debito del figlio e rinuncia all’azione di rivalsa verso lo stesso; oppure ancora al caso del nonno che versa una somma di valore non irrisorio sul conto corrente del nipote) a quelle più complesse quali quelle realizzate mediante operazioni societarie.

In questi casi, per capire se e quando si dovrà pagare l’imposta di donazione, bisogna operare delle distinzioni, poiché la donazione indiretta non viene tassata quando:

  1. è collegata ad atti di trasferimento o costituzione di diritti immobiliari, oppure al trasferimento di aziende, per i quali siano già dovute l’imposta di registro o sul valore aggiunto (art. 1 comma 4-bis del Testo unico del 31/10/1990 n. 346);
  2. riguarda casi di donazioni di modico valore (art. 783 del Codice civile);
  3. è destinata a spese per il mantenimento, l’educazione o la malattia (art. 742 Codice civile).

Nell’ipotesi sub a) sarà possibile dichiarare nell'ambito di una compravendita immobiliare che la provvista per il pagamento del prezzo non proviene dall’acquirente bensì da terzi, e ciò senza temere ulteriore tassazione rispetto a quella che afferisce al trasferimento a titolo oneroso (e quindi senza la tassazione della donazione indiretta derivante dal pagamento del debito altrui). Ciò poiché la donazione indiretta che risulti nell'ambito di un trasferimento immobiliare o aziendale (e cioè un atto per il quale sia già prevista l’imposta di registro proporzionale o l’imposta sul valore aggiunto) non subisce ulteriori aggravi fiscali, in virtù dell’oramai consolidato principio di alternatività fra la tassazione di registro o di Iva e la tassazione della donazione indiretta.

Diversamente, le donazioni indirette risultanti da atti soggetti a registrazione ma non soggette a imposta di registro o iva sono tassate ai fini dell’imposta di donazione, con l’aliquota massima dell’8%. A meno che non rientrino nelle franchigie, già esaminate, previste per le donazioni dirette:

  • coniugi e parenti in linea retta – 1.000.000 euro;
  • fratelli e sorelle – 100.000 euro;
  • soggetti portatori di handicap – 1.500.000 euro.

2.2 - Donazione di beni immobili

Si ricordi, infine, che sulla donazione di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute, inoltre:

  • l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile
  • l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore dell’immobile

Per le donazioni di “prima casa” valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni: in questo caso il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

3 - Come pagare

Donazioni di non modico valore: nei casi di donazione diretta e di non modico valore la donazione va effettuata per atto pubblico, cioè in presenza del notaio che redige l’atto, lo registra all’Ufficio delle Entrate competente entro 30 giorni e provvede al versamento dell’imposta, insieme all’imposta di registro nella misura fissa 200 euro. L’imposta di donazione viene versata al momento della registrazione; se la donazione non eccede i limiti della franchigia, l’imposta di registro non è dovuta.

La causale nei bonifici o nelle transazioni PayPal

Come spiegato in precedenza le donazioni di modico valore non sono soggette a tassazione, andiamo tuttavia a specificare quale dovrebbero essere le accortezze da utilizzare al momento della transazione.

Quando si trasferisce denaro a parenti o amici la causale del bonifico è importante.

Si deve prestare attenzione perché le somme che i vostri parenti o amici, ad esempio, vi bonificano, potrebbero apparire come lesioni di diritti ereditari di vostri fratelli. Oppure, se siete liberi professionisti, si può pensare che si tratti di vostri ricavi in nero che avete fatto formalmente apparire come regalo da parte di un parente.

Occorre precisare anzitutto che non esistono indicazioni specifiche su quale debba essere la causale idonea quando si dispone un bonifico o si effettua un pagamento PayPal a favore di parenti o amici, anche in considerazione del fatto che la legge non si esprime al riguardo, anzi la “causale “non è giuridicamente obbligatoria.

Tuttavia, per non incorrere in problemi di natura tributaria, né con Autorità né tantomeno con il tuo stesso parente, è sempre bene indicare la causale inerente al trasferimento monetario. O

Così in caso di un prestito ad un amico di modico valore – da valutare come detto in relazione alle condizioni economiche del donante – è opportuno utilizzare come causale, ad esempio, la dicitura “Prestito infruttifero per Luigi…”. Se il disponente omette di utilizzare questa dicitura o una simile, il Fisco potrebbe essere indotto a credere che il soggetto che ha effettuato il prestito ha omesso di dichiarare, nel corso del tempo, gli interessi maturati sull’importo prestato.

In queste ipotesi sarebbe opportuno redigere anche una scrittura privata, con data certa, in particolare nel caso in cui si tratti di importi di consistente valore. Infatti, il documento scritto potrebbe sempre essere opposto all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui quest’ultima controllasse le movimentazioni bancarie e scoprisse il passaggio di denaro da un conto a un altro. Nei casi di specie è necessario avere una prova certa della natura “non reddituale” del versamento, per evitare quindi che il fisco faccia possa procedere ad un accertamento fiscale nei confronti del beneficiario (presumendo che il bonifico celi un reddito imponibile).

Nel momento in cui invece con bonifico si vuole effettuare una donazione, nella causale è sufficiente indicare, ad esempio: “Regalo nonno’’, “Regalo mamma”. Con questa causale il Fisco - in assenza di ulteriori ragioni che depongano nel senso di un trasferimento imponibile - non ha motivi per insospettirsi, e di conseguenza si applicherà il regime fiscale (già indicato) previsto per le donazioni.

Transazioni in contanti

Affrontiamo ora, a conclusione di questo articolo, una questione ricorrente e talvolta problematica che spesso capita, soprattutto in famiglia: prestare, donare o ricevere somme più o meno consistenti di denaro contante, ad esempio per un acquisto inatteso oppure per un regalo in un’occasione importante.

Anche per le donazioni e i prestiti di denaro tra parenti e amici la legge di Bilancio 2020, che pone stringenti limiti all’utilizzo del contante, indica delle regole molto precise.

3.1 - Quali cifre si possono prestare e come:

Il limite di utilizzo di contanti dal 1° luglio del 2020 è stato portato a 2.000€, ma poi nuovamente ridotto a 1.000€ a partire dal 1° gennaio 2022. Questa è una nuova regola a cui eravamo già preparati, visto che da tempo ormai si parla di limitare l’uso del contante per la lotta contro l’evasione fiscale. Tuttavia, la soglia, scesa a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022, è tornata a 2.000 euro per effetto di un emendamento approvato al decreto Milleproroghe. Il limite, dunque, scenderà a 1.000 euro soltanto dal 1° gennaio 2023.

Ad ogni modo, la novità più rilevante introdotta dalla novella legislativa è che tale norma non si applicherà solo agli acquisti o ad altre forme di pagamento, ma a qualsiasi scambio di denaro, ivi compresi quelli tra parenti e amici, ivi comprese quindi le donazioni.

Qualsiasi transazione di denaro di importo superiore ai 1.000€, infatti, indipendentemente dal rapporto fra le parti, dovrà essere tracciata; ciò varrà anche per le somme che, ad esempio, un genitore voglia donare al proprio figlio o, ancora, per i regali di nozze.

Dunque, qualsiasi cifra al di sopra dei 1.000€ che dal 1° gennaio 2023 venga donata o prestata anche tra parenti e amici deve essere trasferita con un bonifico bancario o altra forma di pagamento tracciabile. Attenzione, perché non si può aggirare la norma prevedendo dilazioni nella donazione o nel prestito in quanto gli eventuali accertamenti terranno conto dell’intera somma cumulativa. In caso di trasgressione si va incontro a sanzioni da un minimo di 3.000€ a un massimo di 50.000€.

Ogni domanda è benvenuta, non esitare a contattarmi!

Filippo Lando Dottore Commercialista

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