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La riforma dello sport
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, il D.Lgs n. 163 del 5 ottobre 2022, riguardante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 36/2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. É altresì in vigore, già dal 31/08/2022, il d.lgs. 39/2021 “semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi” riguardante la normativa di funzionamento del nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Gli interventi di natura civilistica
a. Il “recupero” delle cooperative sportive
La prima norma, spesso evocata, riguarda il recupero, tra le forme giuridiche che possono assumere i sodalizi sportivi dilettantistici, della società cooperative sportive dilettantistiche, che erano state senza motivo eliminate dal testo del d.lgs. 36.
Contestualmente, è stata eliminata la previsione che prevedeva che gli enti sportivi potessero avere la forma giuridica di società di persone (SNC o SaS).
b. I requisiti statutari e la disciplina delle società sportive di capitali
E’ stato specificato che le società sportive dilettantistiche di capitali sono regolate, per ciò che riguarda lo statuto, dalle norme civilistiche, salvo le norme del decreto 36 relative alla distribuibilità degli utili, al rimborso al socio della quota sottoscritta e della distribuzione del patrimonio residuo.
Tale chiarimento ha riguardo in particolare ai requisiti dello stutuo che disciplinano l’organizzazione interna all’ente e la possibilità o meno di cedere le quote sociali.
c. La distribuibilità (parziale) degli utili
La possibilità di distribuzione (parziale) degli utili da parte delle S.S.D. a r.l., già introdotta dal d.lgs. 36/2021 col limite massimo del 50% degli utili prodotti – e comunque entro il massimo dell’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato – è stata allargata anche alle società sportive cooperative e notevolmente implementata:
- per le cooperative sportive a mutualità prevalente si applicherà l’art. 2512 del codice civile, che attribuisce il potere di distribuire utili fino al tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato, senza il limite del 50% degli utili prodotti;
- per le società sportive dilettantistiche – che non siano cooperative a mutualità prevalente – che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi la quota di utile distribuibile è aumentata dal 50% all’80%. Tale disposizione servirebbe a garantire maggiori investimenti nel settore dell’impiantistica sportiva.
É bene tenere in considerazione che con riguardo alle fattispecie sub b. e c., quando il gruppo sociale intendesse avvantaggiarsi dell’agevolazione fiscale della “de-commercializzazione” dei corrispettivi specifici (quote di abbonamento, rette ecc.) incassati da soci e tesserati, ex art. 148 T.U.I.R. e 4, c. 4, d.p.r. 633/1972, avrà l’onere di menzionare nello statuto tale possibilità, e rispettare concretamente le condizioni dell’art. 148, tra cui l’incedibilità della quota, la non rimborsabilità della stessa e la non distribuibilità totale degli utili di esercizio.
L’A.d.E, con la circolare 18/2018 ha effettuato un’estensione soltanto con riguardo alle condizioni disciplinate dalle lettere c) ed e) dell’art. 148, c. 8, T.U.I.R. (disciplina uniforme del rapporto associativo e eleggibilità libera degli organi associativi), che possono non essere previste dagli statuti delle società sportive di capitali.
d. I rapporti con il Terzo Settore
Gli ETS che esercitano attività sportiva dilettantistica hanno l’obbligo di mantenere la loro iscrizione sia nel Runts che nel nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rnasd), perciò non potrà esserci uno sport dilettantistico nell’ambito del Terzo Settore differente da quello riconosciuto dal CONI/dal Dipartimento dello Sport;
Qualora un ETS sia iscritto anche al Rnasd, le previsioni del d.lgs. 36/2021 si attuaeranno soltanto in relazione all’attività sportiva svolta (e non anche con riferimento alle altre diverse attività di interesse generale svolte) e nel rispetto delle norme sul Terzo Settore;
Quando un ETS, anche nella forma di Impresa Sociale, sia iscritto al Rnasd, non si applicherà dunque il requisito di svolgimento in via principale di attività sportiva dilettantistica (altrimenti non potrebbe esercitare ulteriori attività di interesse generale).
e. Rapporto tra attività diverse, sponsorizzazioni e gestione di impianti sportivi
E’ stato confermato che i sodalizi sportivi dilettantistici saranno tenuti a esercitare l’attività sportiva dilettantistica in via esclusiva o principale, e che (in analogia con il Terzo Settore) le attività “diverse, secondarie e strumentali” potranno essere svolte se espressamente previste dallo statuto (ciò richiederà quindi una revisione degli statuti) unicamente entro determinati limiti quantitativi da individuare con successivo decreto.
Si ricordi che, per gli Enti del Terzo Settore i limiti quantitativi di svolgimento delle attività diverse sono stati fissati nel 30% delle entrate o nel 66% dei costi complessivi.
Allo scopo, il correttivo prevede espressamente che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti oltre che dalla gestione di impianti e strutture sportive non rilevino nella determinazione dei limiti massimi delle attività “diverse” esercitabili dai sodalizi sportivi.
Si tratta di una previsione normativa certamente corretta poiché considerare tali entrate fra quelle derivanti da attività “diverse da quella principale sportiva dilettantistica” avrebbe determinato gravi difficoltà di sostenibilità economica e finanziaria dei sodalizi, in ragione del peso che tali incassi hanno nei bilanci delle società sportive.
Gli interventi in materia di lavoro sportivo
É la parte più consistente della riforma, analizziamo sinteticamente le principali novità:
- I compensi sportivi dilettantistici, così fino ad ora conosciuti, non esisteranno più: viene infatti esplicitamente abrogato l’art. 67, c.1, lett. m) per la parte che riguardava tali compensi (rimarranno in vigore, con la precendente disciplina, i compensi ai direttori artistici e collaboratori di bande amatoriali, anche se l’applicazione concreta della stessa, dopo le sentenze della Cassazione e l’abrogazione dei compensi sportivi appare non priva di difficoltà interpretative).
Il regime tributario dei premi per i risultati delle competizioni sportive viene attratto a quello generale dei premi e vincite (art. 30, d.p.r. 600/1973) e perciò gli viene applicata una tassazione a titolo di imposta del 20% (tali premi non andranno dunque dichiarati e non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione delle aliquote); - Le collaborazioni intrattenute dai collaboratori sportivi con i propri sodalizi potranno assumere duplice valenza: volontariato puro o lavoro sportivo. Viene eliminata, rispetto al testo originario del decreto 36, la figura dell’amatore, che aveva sollevato molte perplessità;
- Il volontario (sempre similmente con la disciplina del Terzo Settore) sarà colui che presta gratuitamente la propria opera in favore del sodalizio sportivo, non può essere retribuito in alcun modo e potrà beneficiare esclusivamente del rimborso delle spese sostenute. Il volontario dovrà avere idonea assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi;
- Il lavoratore sportivo sarà colui che esercita l’attività sportiva verso corrispettivo. Rispetto al testo originario la nozione di lavoratore sportivo viene estesa, sono infatti ricomprese anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive: oltre all’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, tale qualifica viene infatti estesa a tutti quei soggetti – tesserati – che svolgono le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli organismi affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva. Allo scopo è presumibile che gli enti affilianti individueranno tali figure con delibere specifiche;
- Tutte le altre figure di lavoratori e collaboratori che non sono ricompresi nell’elenco dettato dal d.lgs. 36, e che non rientreranno nelle mansioni individuate dagli organismi affilianti, dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro, non sportivo. Tale aspetto è particolarmente spinoso e si dovrà aspettare l’emanazione delle delibere federali per comprendere se figure quali i custodi, le receptionist, gli addetti alle pulizie, i giardinieri ecc. potranno essere inquadrati quali lavoratori sportivi o quali lavoratori ordinari;
- Salvo quanto diremo infra, il lavoro sportivo potrà assumere, in relazione alle modalità di svolgimento del rapporto, natura subordinata, autonoma o di co.co.co. Rispetto alla versione originaria del decreto 36 viene infatti riproposta l’esimente prevista dall’art. 2, comma 2, lett. d) del d.lgs. 15/06/2015, n. 81 (c.d. Job Act), ai sensi della quale le co.co.co. rese ai fini istituzionali in favore di sodalizi sportivi dilettantistici non sono automaticamente riqualificate in prestazioni di lavoro subordinato. È stata per di pù mantenuta la figura del co.co.co Amministrativo Gestionale;
- A tutti i lavoratori sportivi verrà applicata l’ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Così come si applicheranno le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”, e le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I lavoratori sportivi subordinati, infine, avranno diritto alle tutele previste dalla NASPI;
- Rispetto al rapporto di lavoro subordinato “ordinario”, il contratto di lavoro sportivo subordinato può prevedere un termine finale di non più di cinque anni, e allo stesso non si applica il divieto di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto prima della scadenza (secondo regole stabilite dalla FSN/EPS e purché vi consenta l’altra parte). Allo stesso contratto non si applicano una serie di vincoli previsti dalla ordinaria disciplina del contratto di lavoro;
- Non esisteranno più gli sportivi professionisti e i dilettanti, ma esisterà un’area di società sportive professionistiche (con scopo di lucro) e un’area di società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro). Di conseguenza, sono previste norme (parzialmente) differenti fra i lavoratori sportivi che operano nel settore professionistico e i lavoratori sportivi che operano nel settore dilettantistico;
- Nel settore professionistico “la regola” sarà costituita dal rapporto di lavoro subordinato, salvo che (come previsto nell’abrogata l. 91/1981) la prestazione non si riferisca ad una singola manifestazione sportiva, ovvero lo sportivo non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di allenamento, oppure, infine, la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero trenta giorni in un anno: in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo;
- Nel settore dilettantistico, invece, la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.”quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanalie le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS. Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
- I pubblici dipendenti potranno continuare ad operare nello sport previa semplice comunicazione all’amministrazione di competenza se operano in qualità di volontari. Qualora, invece, percepissero dei compensi, dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione, e a tali compensi si applicherà il regime tributario e previdenziale delle co.co.co sportive dilettantistiche;
- Viene prevista la possibilità, sia per le società sportive professionistiche che per le dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, di stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età.
Il trattamento tributario e l’assoggettamento previdenziale del lavoro sportivo dilettantistico
Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: o la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; o le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
L’Ente o la Società destinataria delle prestazioni sportive sono obbligati, per i soli rapporti con compensi superiori ai 5.000 euro, a comunicare telematicamente al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, mediante una procedura del tutto equiparata alle comunicazioni al centro per l’impiego, che, infatti, dovrà essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e dovrà essere resa disponibile a INPS e INAIL. Anche gli adempimenti relativi al Libro Unico del Lavoro e all’obbligo di comunicazione mensile all’INPS potranno essere effettuati telematicamente all’interno del medesimo Registro. Non v’è tuttavia l’obbligo di emissione del prospetto paga nei casi in cui il compenso annuale non superi i 15.000 euro. In sostanza, il limite di esenzione fiscale si incrementerà dagli attuali 10.000,00 Euro a 15.000,00 Euro annui. Superata la franchigia dei 15.000,00 Euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione (ad. es. un compenso di 25.000,00 € annui pagherà imposte solamente su 10.000,00 €).
Il lavoratore sportivo sarà tenuto a autocertificare, al momento dell’incasso del compenso, l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.
Questa agevolazione è prevista anche per il settore professionistico ma solamente a favore degli atleti di età inferiore a 23 anni e, si applica, per quanto attiene agli sport di squadra, unicamente alle società sportive professionistiche “piccole”, il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a cinque milioni di euro.
In assenza di diversa specifica previsione, deve intendersi che le modalità di applicazione delle ritenute siano quelle ordinarie, cioè con il meccanismo del calcolo progressivo del reddito in busta paga per i lavoratori dipendenti e co.co.co, anche A/G, e attraverso l’esposizione della ritenuta del 20% in fattura da parte dei lavoratori autonomi (non forfettari), ferma restando, in entrambi i casi, l’esenzione dei primi 15.000,00 Euro.
A tal riguardo il novellato comma 6-ter dell’art. 36 prevede, espressamente, ma solo per i giovani atleti nel settore professionistico, che in caso di superamento del limite di Euro 15.000,00 tale importo non contribuisce al calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente.
Né il decreto 36 né il correttivo fornisco ulteriori precisazioni su come dovranno essere assoggettati a tassazione i redditi dei lavoratori sportivi liberi professionisti che operano anche al di fuori dello sport (es. istruttore con P.IVA che opera anche in favore di una palestra “commerciale”): sarà necessario attendere le istruzioni ministeriali per le indicazioni operative.
L’assoggettamento previdenziale: sotto il profilo previdenziale la riforma è abbastanza complessa.
- In primo luogo, l’esenzione dall’assoggettamento previdenziale dei compensi sportivi è limitata alla prima fascia. Superata la soglia dei 5.000,00 Euro annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. Si crea, dunque, un’analogia con il trattamento previdenziale dei compensi per attività di lavoro autonomo occasionale
Ciò produce, in sostanza, che l’ammontare dei compensi totalmente esenti da oneri (sia fiscali che previdenziali), oggi fissata in 10.000,00 Euro annui, si riduce, in via generalizzata, a 5.000,00 Euro annui. - La gestione previdenziale di riferimento sarà costituita, per i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato (sia professionistico che dilettantistico), dal Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS (che dal 2023 assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi), mentre, per i lavoratori autonomi e co.oc.co del settore dilettantistico, dalla gestione separata INPS. Non opererà più, quindi, la doppia contribuzione gestione separata/ex ENPALS per gli autonomi che collaborano sia con società sportive che con operatori non sportivi. I lavoratori già iscritti alla gestione EX ENPALS avranno sei mesi di tempo dall’entrata in vigore del decreto per optare a quale gestione previdenziale iscriversi.
- Le aliquote contributive – da applicarsi sulla quota di compensi superiore a 5.000,00 Euro, sono:
tipologia di rapporto | Aliquota previdenziale | Aliquote “minori” assistenziali | Ripartizione società sportiva/lavoratore |
Lavoro subordinato | 33% | 5,17% | 23,81% – 9,19% (il 5,17% è a carico del datore di lavoro) |
Co.co.co. | 25% | 2,03% | 2/3 – 1/3 |
Lavoratori autonomi | 25% | 1,23% | Addebito (volontario) 4% al committente |
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie | 24% | // | Se co.co.co 2/3-1/3 |
Si deve precisare che fino al 31/12/2027 le aliquote previdenziali relative alle posizioni diverse da quelle da lavoro subordinato (ma non quelle “minori”) saranno ridotte al 50% e che l’imponibile pensionistico (Il montante contributivo individuale sul quale sarà calcolata la pensione) è ridotto in misura equivalente.
È la base imponibile che viene ridotta del 50%: la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale è ridotta del 50%, mentre, per la parte assistenziale, attualmente del 2,03%, si calcola integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00.
Gli adempimenti
È stata infine introdotta una disciplina di favore nei rapporti di lavoro, per evitare eccessivi incombenti segnalati da parte dei piccoli sodalizi sportivi. É stata a tal fine prevista una notevole semplificazione e una digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo e alla gestione degli stessi, per mezzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche:
- i dati del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo – nella forma del contratto di co.co.co – dovranno essere comunicati al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche disciplinato dal d.lgs. n.39/21;
- tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al centro per l’impiego;
- non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
- il L.U.L. e l’obbligo di comunicazione mensile all’INPS per le co.co.co. (modello Uniemens) sportive dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro;
- non vi è obbligo del prospetto paga (cedolino) nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00. Per importi superiori a € 5.000,00 si dovrà comunque calcolare il contributo INPS, pagare il modello F24 e inviare il modello Uniemens;
- predisposizione del modello F24: possibilità di generarlo tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche;
- Comunicazione Inail e autoliquidazione del premio: possibilità di ottemperare agli adempimenti tramite il Registro delle attività sportive;
- L’elaborazione della Certificazione Unica e la predisposizione di file telematico per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate sarà effettuata tramite Registro mentre l’invio telematico del file sarà a cura dell’intermediario abilitato
- in caso di lavoro sportivo nella forma di rapporto di lavoro subordinato gli adempimenti da porre in essere rimangono quelli ordinari.