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Regime speciale lavoratori impatriati
Come funziona il regime speciale per lavoratori impatriati che, con l'articolo 16 del Decreto Internazionalizzazione ha introdotto una tassazione agevolata per chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia?
Il decreto
Il «regime speciale per lavoratori impatriati», di cui all’articolo 16 del Decreto Internazionalizzazione ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano. Il regime agevolativo in esame è stato oggetto di alcune modifiche normative apportate dal Decreto Crescita, che hanno ridefinito i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero, dal periodo di imposta 2020).
Requisiti
Con riferimento ai requisiti soggettivi, il regime agevolato si applica, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, al lavoratore che:
- trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, secondo quanto previsto 5 dal TUIR;
- non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno due anni;
- svolge l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
In presenza dei suddetti requisiti, il lavoratore può accedere all’agevolazione a condizione che trasferisca la residenza fiscale in Italia e si impegni a permanervi almeno due anni a pena di decadenza; al riguardo, si ricorda che l’articolo 2 del TUIR dispone che «Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile». Le nozioni di residenza e domicilio contenute nell’articolo da ultimo citato sono mutuate dalla disciplina civilistica, che definisce la prima come il luogo di dimora abituale e il secondo come la sede principale dei propri affari e interessi.
Il regime speciale ha carattere temporaneo e risulta applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.
Ulteriori dettagli
Con riferimento ai requisiti oggettivi, sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati ed i redditi di lavoro autonomo, che derivano dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 53 del TUIR, svolte sia in forma individuale che associata (per esempio, nella forma dell’associazione professionale), prodotti nel territorio dello Stato. Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita, il regime speciale si applica anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un’attività d’impresa in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Come anticipato, per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Crescita, i redditi agevolabili concorrono alla formazione dell’imponibile complessivo nella misura del 30%. Tenuto conto della formulazione del disposto normativo, si ritiene che la misura di detassazione del reddito deve essere applicata uniformemente per l’intero arco temporale e, dunque, la richiamata percentuale di detassazione dei redditi agevolati deve essere applicata in maniera costante per i cinque periodi di imposta di riferimento.
Ulteriormente, la percentuale di cui sopra è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia; pertanto, in caso di trasferimento della residenza in alcune Regioni del Centro e Sud Italia, la percentuale del 30% del reddito di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo o di impresa prodotti nel territorio dello Stato, che concorrono alla formazione del reddito complessivo, si riduce al 10%.