Regime forfettario la Legge di Bilancio 2023 innalza la soglia di accesso fino a 85.000 euro

La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016. In sintesi, il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

Regime forfetario agevolato - Che cos'è

La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016. In sintesi, il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.

Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Nel 2015 il Regime forfettario prevedeva dei limiti di ricavi che andavano dai 15.000 ai 40.000 euro, a seconda delle diverse tipologie di attività, di conseguenza erano pochi i soggetti che potevano rientrare in questo particolare Regime fiscale.

Oltre ai limiti di ricavi, i contribuenti dovevano anche verificare di rispettare gli altri limiti previsti dalla Legge di Stabilità. La Legge di Stabilità del 2015, infatti, escludeva dal Regime forfettario i soggetti che:

  • Avevano sostenuto spese per collaboratori o per lavoratori dipendenti superiori ai 5.000 euro lordi;
  • Avevano superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.

A partire dal 2016 è stato soppresso il Regime dei Minimi che venne sostituito dal Regime Forfettario.

La Legge di Stabilità del 2016 ha incrementato le soglie di ricavi: queste sono state fissate da un minimo di 25.000 euro fino a un massimo di 50.000 euro, in base alla tipologia di attività.

Anche le cause di esclusione dal Regime Forfettario sono state aggiornate: a quelle già previste nel 2015 si è aggiunta la preclusione dal Regime Forfettario a chi, nell’anno precedente, aveva percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

La disciplina del Regime Forfettario: il reddito imponibile

Una delle caratteristiche principali di questo regime è che il reddito imponibile viene calcolato attraverso l’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti (ed effettivamente incassati).

Il coefficiente di redditività è una percentuale, diversa a seconda dell’attività svolta, che indica:

  • la quota dei ricavi sulla quale verranno applicate imposta sostitutiva e contributi;
  • la quota che, invece, verrà riconosciuta a titolo di spese forfettarie e che quindi non sarà soggetta a tassazione.

Imposta sostitutiva nel Regime Forfettario

L’imposta attribuita al Regime Forfettario è l’imposta sostitutiva che, come da parola, sostituisce quelle relative al regime ordinario (Irpef e addizionali).

L’imposta sostitutiva può avere un’aliquota standard del 15% oppure, in presenza di specifici requisiti, può avere un’aliquota del 5% per i primi cinque anni di attività.

Contribuzione agevolata

Nel caso dei soggetti che svolgono attività di impresa (artigiani e commercianti) la normativa sul regime forfettario prevede la possibilità di richiedere la riduzione del 35% sui contributi INPS rispetto al valore ordinario (da circa 3.820,00 euro a circa 2.483,00 euro di contributi fissi annui), con riduzione proporzionale delle settimane accreditate ai fini pensionistici.

Soggetti esclusi

I soggetti esclusi sono:

  • I contribuenti, persone fisiche esercenti, attività d'impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi superiori a euro 85.000;
  • Se l'attività è soggetta ad un Regime speciale ai fini Iva, come per esempio nel caso dei settori agricolo e ittico;
  • Nel caso in cui i soggetti non siano residenti in Italia (a meno che non siano residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e che abbiano prodotto sul territorio italiano un ammontare di ricavi superiore al 75% di quelli complessivamente conseguiti);
  • Se l'attività svolta consiste (esclusivamente o prevalentemente) nella vendita di: fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  • Se, oltre ad esercitare un’attività con Partita Iva, si partecipa in: società di persone, associazioni, imprese familiari, società a responsabilità limitata, associazioni in partecipazione;
  • Se si esercita attività d’impresa prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dal quale si è percepito o si percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilati.

Obblighi ed esenzioni

Gli obblighi e le esenzioni del contribuente sono:

  • nessun obbligo di registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi;
  • nessun obbligo di tenuta e conservazione dei documenti e dei registri ad eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali nonché dei corrispettivi, che devono invece essere certificati e conservati;
  • nessun addebito dell'IVA sulle fatture emesse e, di conseguenza, niente detraibilità dell'IVA sulle fatture passive;
  • nessun obbligo della dichiarazione annuale IVA e della relativa comunicazione;
  • il contribuente non applica la ritenuta d'acconto sui compensi e non agisce come sostituto di imposta.

Regime forfettario 2023: soglia di accesso a 85.000 euro

La Legge di Bilancio 2023 innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia di accesso e permanenza nel regime forfettario

La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio con il comma 54 innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste (5% per le nuove attività - a determinate condizioni, per la durata di 5 anni)

La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente. 

Legge di bilancio 2023: modifiche al regime forfettario

In particolare, la norma, lettera a), modifica il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento (5% per le nuove attività).

La lettera a) del comma 54, della legge come modificata, porta a 85.000 euro rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato. 

Si ricorda che conformemente a quanto stabilito dalla legge di delega fiscale 11 marzo 2014, n. 23, il cui articolo 11, comma 1, prevede l’introduzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, i commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto un nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni che assicura rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste.

La disciplina del regime forfetario è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori.

Non devono inoltre aver percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro (comma 2, lett. d));

In estrema sintesi, l’accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali: 

  • determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico; 
  • applicazione al reddito imponibile diun’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap) ridotta al 5%, a determinate condizioni, per le nuove attività.

Inoltre, la lettera b) modifica il comma 71 disponendo che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila uscirà immediatamente dal forfettario, senza aspettare l’anno fiscale seguente. Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

La cd. Clausola antielusione di 100.000 euro

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Ciò comporta il superamento di una situazione assolutamente paradossale quale quella attuale in cui, incredibilmente, il contribuente nel regime forfettario potrebbe superare il limite di ricavi all’infinito nel periodo d’imposta considerato, pagare le imposte avvalendosi del 5 per cento o del 15 per cento e fuoriuscire solo l’anno successivo dal regime, “scampandola” nell’anno in cui il limite è stato superato di tanto.

Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente.

Ogni domanda è benvenuta, non esitare a contattarmi!

Filippo Lando Dottore Commercialista

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