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La rottamazione delle caselle esattoriali prevista dalla Legge di Bilancio 2023
La cartella esattoriale è un atto di intimazione al pagamento e di avviso di mora diretta al cittadino contribuente con cui l’Agente della riscossione chiede il pagamento di quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione.
Cartella esattoriale: cos’è
La cartella esattoriale è un atto di intimazione al pagamento e di avviso di mora diretta al cittadino contribuente con cui l’Agente della riscossione chiede il pagamento di quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione.
La sua funzione fondamentale è quella di comunicare al contribuente la sua posizione debitoria nei confronti dell’ente impositore a fronte di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile e, pertanto, deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire al contribuente di verificare le ragioni creditorie dell’ente impositore.
Il debito, una volta maturato, viene iscritto a ruolo, cioè viene inserito in un elenco formato dall’ente creditore (ad es. Comune, Inps, Agenzia delle Entrate, etc.) e inviato all’agente della riscossione competente per territorio affinché siano svolte tutte le attività di riscossione coattiva.
La cartella di pagamento, pur non provenendo direttamente dalla Pubblica Amministrazione, è a tutti gli effetti un atto amministrativo e un titolo esecutivo, ossia un titolo, un atto, in base al quale poter procedere col pignoramento in mancanza del pagamento di quanto dovuto.
Cosa contiene una cartella esattoriale?
Oggetto della cartella esattoriale possono essere tutte le somme dovute dal cittadino allo Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali, come tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, tasse automobilistiche, concessioni governative, imposte ipotecarie e catastali e quant’altro, che il destinatario non ha pagato.
Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici), non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.
Dal 2006 la funzione di riscossione è stata attribuita all’Agenzia delle entrate e all’Inps e viene effettuata attraverso la società “Equitalia S.p.A.”
Cosa vuol dire rottamare?
In generale, quando parliamo di rottamazione delle cartelle esattoriali, intendiamo una misura fiscale che consente l’estinzione dei debiti con l’erario evitando il pagamento di sanzioni sulle somme dovute, oltre al pagamento degli interessi di mora. Tuttavia, per capire il funzionamento della rottamazione delle cartelle esattoriali è necessario avere chiara l’intera evoluzione della disciplina normativa dal 2016 fino ad oggi.
La rottamazione delle cartelle esattoriali è stata prevista per la prima volta dal decreto legge n. 193/2016, il quale aveva introdotto la possibilità per i contribuenti di beneficiare di una definizione agevolata per carichi compresi tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
Dopo tale decreto, considerato la “prima Rottamazione”, è intervenuto il decreto legge n. 148/2017 con la “Rottamazione-bis”, che ha permesso anche a chi non era riuscito ad accedere alla precedente rottamazione o non era riuscito a pagare le rate di poterlo fare. Completa il quadro la “Rottamazione-ter”, introdotta dal decreto legge n. 119/2018, ovvero la Definizione agevolata 2018 per coloro che hanno debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
La “Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ha stabilito importanti novità in materia di riscossione.
La disposizione normativa prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate su questo sito entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
È possibile pagare gli importi:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimodi 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).
Stralcio debiti fino a mille euro
L’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:
- lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
Per approfondimenti consulta la sezione dedicata agli Enti creditori.
Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Si precisa, infine, che la misura relativa allo “Stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le stesse tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione già segnalati per la rottamazione “ordinaria”:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.