La Deducibilità del compenso agli amministratori

Le società possono dedurre il compenso erogato agli amministratori solo nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, è necessario che la determinazione del compenso sia legata ad una delibera assembleare (con data antecedente all’erogazione del compenso) che ne determini l’ammontare e questo deve essere congruo rispetto alle funzioni svolte e alle responsabilità assunte dall'amministratore.

I compensi corrisposti agli amministratori delle società di capitali sono deducibili dal reddito della società che li eroga nel periodo d'imposta in cui vengono corrisposti, ai sensi dell'art. 95, comma 5, del Tuir. La deducibilità per cassa dei compensi rappresenta una deroga al principio di competenza che regola in generale la determinazione del reddito d'impresa delle società, e in particolare delle imprese in regime di contabilità ordinaria.

È necessario distinguere, inoltre, tra amministratori "professionisti" e "non professionisti" a seconda delle modalità con cui viene svolta l'attività da parte dell'amministratore.

Se l'amministratore è un professionista

Se l’amministratore in questione è un lavoratore autonomo con partita IVA e l'attività di amministratore rientra nell'oggetto dell'attività professionale - o comunque risulta esserne affine - sarà applicabile  l'art. 53 del Tuir. Il compenso percepito concorrerà alla formazione del reddito del percipiente secondo il principio di cassa, e la deduzione per la società erogante avverrà sempre nell'esercizio in cui il compenso è stato pagato.

Se l'amministratore non è un professionista

Nel caso in cui l'amministratore non sia un professionista, in quanto non svolge alcuna attività professionale, o anche nel caso di un professionista che svolge un'attività sostanzialmente differente da quella connessa alla carica di amministratore di società, il percipiente riceverà una busta paga e il compenso rientrerà tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis, del Tuir. La deduzione da parte della società erogante avverrà sempre secondo il criterio di cui all'art. 95, comma 5, del Tuir, e il reddito del percipiente sarà soggetto a tassazione secondo il principio di Inoltre, se l'amministratore di una società non è un “professionista”, si applica il "principio di cassa allargato", che considera percepiti nel periodo d'imposta successivo i compensi corrisposti dai datori di lavoro entro il 12.01. Questo principio riflette la deducibilità del compenso in capo alla società, come confermato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57/E/2001, par. 7.1. La norma, infatti, in questo caso mira a far coincidere il periodo di imposta in cui i compensi sono tassati con quello in cui sono dedotti dal reddito del soggetto erogante.

Caratteristiche del compenso

Per quanto riguarda le caratteristiche del compenso, si assiste ad una generale libertà di contrattazione. Come anticipato, tuttavia, questo deve essere congruo rispetto alla situazione in cui l’amministratore si trova ad operare ed in particolare rispetto alle responsabilità da esso assunte.

Documentazione e burocrazia

Un aspetto di estrema importanza, invece, riguarda la documentazione e la burocrazia relativa all’erogazione del compenso.

Secondo costante giurisprudenza, e note anche le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, è sempre bene predisporre in modo accurato l’aspetto retributivo dell’amministratore fin dalla redazione dello statuto/dell’atto costitutivo. In questa occasione, infatti, è opportuno che si prevedano le modalità e la quantificazione del compenso. In alternativa, è consigliabile riportare come l’assemblea possa anche semplicemente ratificare l’erogazione del compenso tramite l’approvazione del bilancio d’esercizio (ma attenzione, deve essere esplicitamente riportata nello statuto la possibilità della “ratifica” anche senza una trattazione specifica). L’ideale, infatti, risulta sempre essere l’apposita delibera assembleare nella quale determinare ogni aspetto del compenso come:

  • modalità, quali la partecipazione agli utili, l’erogazione di un compenso determinato etc;
  • determinazione e limiti, in particolare si può prevedere che il compenso sia fisso, variabile o composto da una parte fissa ed una variabile. Inoltre può essere previsto che non debba superare un certo ammontare;
  • tempistiche di erogazione.

Ogni domanda è benvenuta, non esitare a contattarmi!

Filippo Lando Dottore Commercialista

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