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Imposta e dichiarazione di successione
L’imposta di successione è un’imposta indiretta da versare all’Agenzia delle Entrate in caso di successione ereditaria. Essa deve esser pagata quando si ricevono a titolo ereditario beni mobili, immobili, diritti reali o denaro.
La somma dovuta cambia in funzione della dichiarazione di successione che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare. Approfondiamo i dettagli di questa imposta, affinché sia possibile comprendere come funziona e quali sono gli adempimenti dovuti per regolarizzare la propria posizione fiscale.
Cos’è l’imposta di successione
La successione è quella procedura giuridica che prevede il trasferimento del patrimonio ereditario dalla persona defunta agli eredi. Per patrimonio ereditario, la giurisprudenza intende l'insieme dei rapporti patrimoniali attivi ma anche passivi trasmissibili al momento della morte. L’esempio classico è quelli in caso di decesso, in cui le proprietà del deceduto passano agli eredi. Su questo trasferimento di proprietà lo Stato, mediante l’Agenzia delle Entrate, impone un tributo: l’imposta di successione.
Come fare la dichiarazione di successione
Gli eredi che vengono in possesso di un bene ereditato sono obbligati a redigere la dichiarazione di successione. É bene evidenziare però che, oltre agli eredi, possono compilare questa dichiarazione anche:
- i chiamati all’eredità;
- i legatari;
- gli amministratori dell’eredità;
- i curatori dell’eredità;
- l’esecutore testamentario;
- i trust.
Vi può essere inoltre il caso in cui ci siano una pluralità di soggetti obbligati a presentare la dichiarazione, in tal caso è sufficiente che solo uno di questi la compili.
Si noti anche che la dichiarazione di successione non è sempre dovuta, in particolare quando:
- l’eredità è a favore del coniuge o dei parenti in linea diretta del testatore;
- il valore complessivo dell’eredità non supera i 100mila euro;
- non sono ricompresi beni immobili o diritti reali immobiliari.
Entro quando
La dichiarazione di successione può essere presentata entro e non oltre i 12 mesi della data di apertura della successione, che tendenzialmente è coincidente con la data del decesso.
A chi presentare la dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione, contestualmente alla domanda di volture catastali, può essere compilata anche online, tramite servizi telematici, sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia il modo più indicato per le successioni ereditarie che presentino alcune complessità, o per i soggetti con scarsa capacità digitale, è quello di rivolgersi a un CAF o a un dottore commercialista abilitato. In alternativa, il contribuente può recarsi presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.
Se il defunto risiedeva all’estero, l’Ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Nel caso in cui non fosse nota, l’ufficio di riferimento è quello di Roma. (Ufficio di Roma 6, ora Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6, dal Decreto del Direttore regionale 15.1.2000). Per presentare la dichiarazione di successione, è necessario disporre di alcune informazioni essenziale. Fra le quali:
- i dati anagrafici propri e quelli del defunto;
- il suo albero genealogico;
- gli estremi catastali dell’immobile (o degli immobili) in eredità;
- eventuali azioni di borsa o titoli;
- donazioni del defunto effettuate in vita;
- eventuali debiti.
Imposta di successione: come si calcola, quanto si paga
L’ammontare dell’imposta di successione viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, si può eseguire autonomamente una stima della cifra attraverso un calcolo specifico. Iniziamo dalla base imponibile, che è rappresentata dal differenziale fra il valore totale dell’attivo ereditario (la somma di beni e diritti trasferiti: immobili, diritti reali su beni immobili, titoli, beni mobili, partecipazioni, crediti) e le passività del testatore. Fra quest’ultime vengono ricompresi i debiti, le spese mediche sostenute negli ultimi 6 mesi e le spese funerarie. Fra i beni che compongono l’attivo ereditario ci sono:
- beni immobili e diritti reali immobiliari;
- aziende, navi, aeromobili;
- azioni e obbligazioni o altri titoli e quote sociali;
- rendite e pensioni;
- crediti;
- denaro, gioielli, mobili per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore.
Per le passività, invece, ricordiamo:
- debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione;
- spese mediche e funerarie, di cui le funerarie in misura non superiore a 1.032,91 euro che costituisce il limite massimo di detrazione fiscale fruibile.
Effettuata tale ricostruzione il valore netto dell’asse ereditario deve essere ripartito per le singole quote da conferire a ciascun erede avente diritto. Nell’ipotesi in cui ci fosse un immobile nell’asse ereditario, si deve corrispondere anche le imposte ipotecarie e catastali; di regola, esse sono pari rispettivamente al 2% e all’1%. Se un beneficiario ha i requisiti per accedere alla “prima casa” la cifra è fissa ed è pari a 200 euro per ciascuno dei due tributi che abbiamo menzionato (ipotecario e catastale).
Aliquote della tassa di successione
Determinata la base imponibile si deve individuare la corretta aliquota per l’imposta di successione. L’aliquota dell’imposta di successione è differente in base al grado di parentela tra defunto e beneficiario del trasferimento. In caso di coniugi, o passaggio di proprietà tra genitori e figlio, l’aliquota è del 4% del valore dell’eredità ricevuta. Ogni beneficiario ha diritto a una franchigia con soglia massima fissata a 1 milione di euro. Pertanto nel caso in cui l’eredità ricevuta sia inferiore a questo ammontare, non sarà necessario versare alcunché a titolo di imposta di successione.
In caso di fratelli o sorelle, l’aliquota è del 6% con una franchigia di 100mila euro per ciascuno dei beneficiari. Per tutti gli altri parenti fino al quarto grado, invece, l’aliquota rimane al 6% a cui però non si applica alcuna franchigia. In caso di altri soggetti previsti all’infuori della famiglia, l’aliquota sale all’8% senza alcun accesso al beneficio della franchigia. Riassumendo:
- in favore del coniuge o parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori): l’aliquota è del 4% del valore ricevuto, al netto dei debiti. La franchigia è di 1 milione di euro;
- in favore di fratelli o sorelle, l’aliquota è del 6%, con franchigia pari a 100mila euro;
- in favore di altri parenti fino al quarto grado, aliquota del 6% – nessuna franchigia;
- in favore di soggetti fuori da tutte queste linee parentali, aliquota dell’8% – nessuna franchigia.
È doveroso evidenziare che sia le aliquote sia le franchigie si applicano sui singoli beneficiari. Di conseguenza non rileva il valore totale dell’eredità, ma si considera il valore per singolo erede. Ad esso viene quindi applicata l’aliquota e l’eventuale franchigia prevista.
Beni esenti dall’imposta di successione
Alcune tipologie di beni non rientrano nel valore complessivo dell’eredità o della donazione, perciò in riferimento ad essere non deve esser versata nessuna imposta di successione:
- titoli di stato italiani o di altri paesi dentro l’Unione Europea;
- le aziende, rami di azienda o le quote di controllo in società di capitali se i parenti in linea retta proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento;
- TFR e prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare;
- veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico;
- polizze sulla vita.
Come pagare l’imposta di successione
Una volta determinato l’importo esatto dell’imposta di successione, questo viene notificato al beneficiario dell’eredità attraverso un avviso di liquidazione che deve essere pagato entro 60 giorni attraverso il modello F24. In caso di importi complessi, sarà possibile richiedere il versamento rateizzato, purché il 20% del totale venga corrisposto entro 60 giorni dall’arrivo dell’avviso. La rimanente parte può essere ripartita in 8 tranche trimestrali, sulle quali però vengono applicati gli interessi.
Dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva
Nell’eventualità in cui, successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, sopraggiunga un evento che dà luogo al mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato, ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati (anche solo per effetto di tale evento) devono o presentare la dichiarazione sostitutiva o quella integrativa come da art. 28 comma 6 del D.Lgs. n. 346/90.
La sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione è ridotta a 1/10 del minimo, nel caso in cui venga presentata con un ritardo inferiore a 90 giorni. Inoltre, è possibile integrare in aumento la dichiarazione presentata nei termini, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni graduata a seconda del ritardo.
In caso di omissione della dichiarazione invece scatta la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’Ufficio. Queste cifre si applicano parimenti in caso di omissione della dichiarazione integrativa o sostitutiva.
Dichiarazione di successione infedele
Nel caso la dichiarazione di successione non sia corrispondente all’effettivo ammontare, la sanzione prevede dal 100 al 200% della differenza di imposta. Essa si paga nel caso in cui:
- vengano omessi dati o elementi rilevanti per la liquidazione o la riliquidazione dell’imposta;
- vengano indicate passività inesistenti o imprecise;
- vengano rilasciate o sottoscritte attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.
La sanzione non si applica però all’imposta corrispondente al maggior valore dei beni e diritti definitivamente accertato dall’Amministrazione finanziaria, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato.