Il regime fiscale per le autovetture aziendali

Nel sistema tributario italiano le previsioni di legge che riguardano gli autoveicoli sono, non solo di difficile interpretazione, ma anche molto penalizzanti rispetto ad altri beni strumentali utilizzati in azienda. Con questo articolo voglio fare chiarezza in merito a questo tema.

Una situazione complessa

Le norme di deducibilità dei costi relativi alle autovetture sono molto stringenti se poste a confronto con quelle di altri Paesi europei. Se si prendono in considerazione le auto aziendali non assegnate ai dipendenti, il risparmio fiscale ai fini Ires consentito dall’art. 164 del Tuir è molto basso: la percentuale di deducibilità è soltanto del 20% e il costo massimo fiscalmente riconosciuto è fermo a 18.075,99 euro ormai da anni.

Si noti anche che gli sgravi fiscali introdotti di recente per incentivare l’acquisto di beni strumentali non sono applicabili alle autovetture. La prima edizione del super ammortamento, introdotto con la Legge di bilancio 2016, ha permesso di agevolare le autovetture, ma le proroghe degli anni successivi non le hanno ricomprese nel beneficio. E tale esclusione è stata ribadita anche nella normativa del nuovo credito d’imposta per i beni strumentali, introdotto – in sostituzione del super ammortamento – dalla Legge di bilancio 2020 e prorogato dalla Legge di bilancio 2021.

È poi una peculiarità anomala del tutta italiana la detraibilità al 40% dell’Iva sull’acquisto delle auto aziendali (art. 19 bis1, D.P.R. 633/72), che rappresenta una eccezione al principio comunitario della detraibilità integrale e che è stata autorizzata dalla Commissione europea, su richiesta del Governo italiano, fino al 31 dicembre 2022.

Oltre a quanto finora segnalato, si devono considerare le difficoltà che le imprese devono superare ogni giorno nella gestione degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. La legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova disciplina di calcolo del fringe benefit che ha la scopo, da un lato, di penalizzare le assegnazioni di auto “inquinanti” (con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km) e, dall’altro, di premiare le assegnazioni di auto “ecologiche” (con emissioni di CO2 fino a 60 g/km).

Lo scopo della manovra è certamente apprezzabile, tuttavia la nuova disposizione non sembra esser particolarmente chiara e sono numerose le difficoltà operative che incontrano le imprese nella sua applicazione concreta. Sempre nell’ottica della cosiddetta svolta “green”, la Legge di bilancio 2019 ha introdotto inoltre, fino al 31 dicembre 2021, un’agevolazione fiscale per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. L’incentivo – riconosciuto anche alle imprese, oltre che alle persone fisiche – premette una detrazione Irpef/Ires pari al 50% delle spese sostenute ed è determinata su un ammontare totale non maggiore a 3.000 euro. È un rilevante sintomo di interesse del governo verso la mobilità sostenibile, ma – in considerazione dell’insufficienza del tetto di spesa – appare come una misura inadatta a determinare il passaggio delle imprese a flotte aziendali ecologiche.

La riforma fiscale, oggetto del dibattito politico da anni, non potrà dunque non tener conto delle problematiche che riguardano la normativa fiscale delle auto aziendali. La auspicata riforma dovrà senz’altro svilupparsi su tre direttrici: dovrà adeguarsi agli standard europei, diventare più semplice e mantenere il passo con gli sviluppi tecnologici e con la crescente esigenza di sostenibilità ambientale.

Detrazione dell'Iva per le automobili 2022: regole generali

Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio la disciplina di settore. La norma che determina la detraibilità dell’IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese è l’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 (testo unico IVA).

Il regime in vigore nel 2018 non ha subito modifiche successive e prevede che la limitazione della detrazione iva al 40% riguardi «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati in via esclusiva nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione.

Dunque, in generale, è possibile usufruire della detrazione del 40% dell'IVA sostenuta congiuntamente all'acquisto dell'automobile. Il tetto massimo del 40% è in vigore poiché si dà per implicito che l’auto sia utilizzata in modo promiscuo e non invece esclusivamente a fini professionali. Di conseguenza non sarà possibile dimostrare un utilizzo professionale effettivo maggiore al fine di godere di una percentuale di sgravo fiscale superiore, poiché la percentuale di beneficio fiscale è fissata in via forfettaria dalla legge.

Ulteriore questione riguardante l’Iva attiene alle prestazioni di servizi relativi ai veicoli, quali: la custodia, la manutenzione, la riparazione, il transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti. In tali ipotesi è ammessa la detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.

Si segnala inoltre una apprezzabile novità riguardante l’iva introdotta dalla legge di bilancio 2022. E’ stata, ma solo ai fini Iva, eliminata la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri, ed è stato sorpassato anche il riferimento alla classificazione del Codice della strada.

La detraibilità dell’Iva è dunque oggi la seguente:

  • Detrazione 100% dell’Iva: veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l’attivita’ (es.: taxisti, noleggiatori auto), ecc;
  • Detrazione limitata (40%) dell’Iva: veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente. Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilità 100% dell’Iva, oggi sono catalogati in questa categoria e per essi la detraibilità 100% dell’Iva è subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa;
  • Indetraibilità totale (oggettiva) dell’Iva: riguarda solo le moto > 350 cc. (è possibile usufruire della detrazione, solo per le imprese nel caso in cui sia oggetto dell'attività).

Deducibilità dei costi auto

Analizziamo ora le norme riguardanti la deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti che, a differenza dell’iva, variano in funzione sia del tipo di veicolo sia  del suo utilizzo per l'esercizio dell'attività (art. 164 TUIR).

Anzitutto, si deve ricordare che la Legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016) ha modificato i limiti di deducibilità previsti all'art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR, dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine, allo scopo di estendere anche al noleggio il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti per l'acquisto delle auto. In particolare, mentre prima della modifica il limite di rilevanza fiscale per l’acquisto/leasing di autovetture era pari a € 18.075,99 per le imprese / lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio; e il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese  / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio; a partire dal 2017, il limite di rilevanza fiscale del noleggio a lungo termine a favore degli agenti di commercio passa da € 3.615,20 a € 5.164,57.

In sostanza, come sottolineato dalla Relazione illustrativa alla legge di bilancio, la disposizione attuale stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Applicando la stessa percentuale di beneficio, con la modifica in esame, viene innalzato di 1.549,37 euro il limite di deducibilità dei costi di locazione e di noleggio per autovetture e autocaravan. Gli agenti o rappresentanti di commercio possono dunque dedurre dal proprio reddito tali costi fino a un limite massimo di 5.164,57 euro, rispetto alla soglia base di 3.615,20 euro.

Si segnala inoltre che a partire dal 2018, per quanto riguarda l'esclusione delle auto dal superammortamento, sono esclusi dal perimetro di applicazione dell’agevolazione gli investimenti in:

  • veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR,
  • veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) ,
  • veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a).

In concreto, dunque, l’esclusione dal beneficio interessa l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164 (per tutto il 2017 l’esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis, mentre l'agevolazione era stata estesa anche ai veicoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 prevedendo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, anche l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR).

Riepilogo limiti deducibilità dei costi auto

Per quanto riguarda i veicoli a deducibilità limitata, di cui all’articolo 164 comma 1 lettera b), ossia i veicoli non usati esclusivamente come beni strumentali, né adibiti ad uso pubblico, né assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, esiste un doppio limite di deducibilità: un limite di deducibilità percentuale (20% in generale e 80% per agenti e rappresentanti) e un limite al valore fiscalmente riconosciuto.

In relazione al costo massimo fiscalmente riconosciuto, sono previsti i seguenti limiti di costo, la cui eccedenza sarà indeducibile:

Tipologia di mezzoImpreseAgenti e rappresentanti
Automobili 18.075,99 25.822,84
Autocaravan 18.075,99 25.822,84
Motocicli 4.131,66 4.131,66
Ciclomotori 2.065,83 2.065,83

Tabelle di riepilogo:

Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotoriAmmortamenti (acquisto), canoni di leasing o noleggio
(Le stesse percentuali valgono anche per manutenzioni e riparazioni, carburanti, custodia, autostrada, bollo, assicurazione, interessi passivi su finanziamento)
CostiIva
Autocarri (vedere formula in fondo) 1 1
Autovettura "Bene strumentale" (uso ESCLUSIVO aziendale) 1 1
Agenti o rappresentanti di commercio 0,8 1
Autovetture e moto in genere inerenti all'attività d'impresa, arte o professione 0,2 0,4
Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell'anno con fringe benefits 0,7 0,4
Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell'anno con fattura di riaddebito * 0,7 1
Uso promiscuo dell'amministratore entro l'importo del fringe benefits 1 0,4
Uso promiscuo dell'amministratore oltre l'importo del fringe benefits 0,2 0,4
Uso esclusivo dell'amministratore entro l'importo del fringe benefits 1 0,4
Uso esclusivo dell'amministratore oltre l'importo del fringe benefits 0 0,4

* L'uso privato è consentito dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato ad IVA; pertanto, ai fini IVA si può dire che l'autovettura è utilizzata esclusivamente nell'esercizio d'impresa con conseguente diritto alla detrazione integrale dell'IVA sui costi di acquisto e di gestione. Il corrispettivo addebitato deve essere congruo, ovvero almeno pari al valore fiscale del fringe benefit (da tabelle ACI).

Limiti annui riferiti al costo di acquisto a cui applicare le percentuali riportate nella tabella per stabilire la deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasingLimiti annui riferiti al costo dei canoni di noleggio a cui applicare le percentuali riportate nella tabella per stabilire la deducibilità dei canoni di noleggio
€ 18.075,99 autovetture e autocaravan € 3.615,20 autovetture e autocaravan
€ 25.822,84 agenti e rappresentanti di commercio € 5.164,57 agenti e rappresentanti di commercio
€ 4.131,66 per motocicli € 774,69 per motocicli
€ 2.065,83 per ciclomotori € 413,17 per ciclomotori
Nessun limite per autovetture in fringe benefit al dipendente
  • L'uso aziendale deve essere compatibile con la mansione del dipendente.
  • L'assegnazione al dipendente deve risultare da apposita lettera di incarico.

Ogni domanda è benvenuta, non esitare a contattarmi!

Filippo Lando Dottore Commercialista

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