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I nuovi parametri per la nomina del revisore: nuovi obblighi anche per le società di ridotte dimensioni
Con l’avvicinarsi della scadenza relativa all’approvazione del bilancio d’esercizio 2022 (ossia il 2 maggio, considerando che il 30 aprile ed il 1° maggio sono festivi), sta per scadere anche l’importante proroga fissata dal DL 118/2021 all’art. 1-bis in relazione all’obbligo della nomina del revisore o dell’organo di controllo anche per le società di minori dimensioni.
Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 2477 c.c., a decorrere dall’approvazione del bilancio d’esercizio 2022, è obbligata la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale da parte della società che:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Proprio il limite dimensionale, per i parametri ulteriormente ridotti, implica un importante aumento della platea di società che dovranno dotarsi di una nuova figura deputata al controllo ed alla verifica dei conti, fino a quando non dovessero passare tre esercizi senza che si superino i limiti indicati.
Figure come l’organo di controllo o del revisore legale all’interno delle società, tuttavia, non deve essere associata alla mera idea di un ulteriore costo da sostenere – che in ogni caso potrebbe non essere di scarso rilievo – ma deve essere associata anche all’idea di una maggiore credibilità e solidità nel momento in cui la società si rapporta con altri soggetti quali possono essere, ad esempio, gli istituti di credito
Si ritiene possa essere utile ricordare che il limite sopra riportato è il risultato di diversi interventi legislativi che inizialmente ponevano dei parametri ancora più ridotti (dimezzati rispetto a quelli attuali), fino ad arrivare alla determinazione attuale, che non si discosta di molto dai parametri previsti per l’adozione del bilancio in forma abbreviata. L’art. 2435-bis del codice civile, infatti, prevede che si possa optare per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata fino a quando, per due esercizi consecutivi, non si superino due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2021 era il superamento di quanto previsto dall’art. 2435-bis a porre a carico delle società l’onere, tra gli altri, di dotarsi dell’organo di controllo, mentre ora alcune società si troveranno dinnanzi alla situazione in cui sono tenute a disporre una nuova nomina mentre non saranno ancora obbligati a redigere un bilancio ordinario.
In questo senso ci dovrà essere grande attenzione da parte di tutti gli attori economici: l’imprenditore, il suo commercialista e l’organo di controllo neonominato.
In particolare, quest’ultima figura si troverà ad affrontare la nuova sfida (per la quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2020 ha redatto il documento “La revisione legale nelle nano imprese – Riflessioni e strumenti operativi”) consistente nel portare a termine l’attività di revisione anche alla luce delle semplificazioni legate alla redazione del bilancio abbreviato, e di conseguenza operare delle “semplificazioni” circa la fase di pianificazione dell’incarico, la determinazione della significatività, le procedure di risposta al rischio e l’applicazione delle procedure di revisione previste.