Cumulo, totalizzazione e ricongiunzione per il professionista

 Quando il lavoratore ha contribuzioni presso gestioni previdenziali diversi, non è tenuto a soddisfare in autonomia, presso ogni cassa, le condizioni per l’accesso al pensionamento: può infatti usufruire di più modalità per unificare questi accrediti rilevanti ai fini pensionistici.

 Vediamo allora quale forma di riunificazione dei contributi è più favorevole per chi è iscritto presso le gestioni amministrate dall’Inps e presso una cassa professionale.

Cumulo, totalizzazione e ricongiunzione

Gli strumenti utilizzabili sono essenzialmente tre: cumulo, totalizzazione e ricongiunzione.

Anzitutto, con onere proprio, attraverso la ricongiunzione (L. 29/1979 o L. 45/1990, quando sia interessata almeno una cassa professionale), l’interessato può far confluire tutta la contribuzione che possiede presso un’unica cassa di gestione.

Può altrimenti usufruire, in modo gratuito, del cumulo (art. 1, c. 239 e ss. L. 228/2012; D.Lgs. 184/1997) o della totalizzazione (D.Lgs. 42/2006).

Entrambi gli istituti permettono di sommare i contributi ai fini pensionistici, ma, ai fini dell’importo del trattamento, ogni cassa versa soltanto la quota di propria spettanza, a seconda dello strumento di unificazione utilizzato, applicando o meno il ricalcolo contributivo.

Altri istituti, gratuiti, non particolarmente conosciuti, di riunione della contribuzione sono:

  • il computo presso la gestione separata (art. 3, D.M. 282/1996; tale strumento, però, non ricomprende la contribuzione accreditata presso le casse professionali private o privatizzate);
  • la costituzione della posizione assicurativa presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’Inps (art. 1, L. 322/1958; art. 3, c. 14 D.Lgs. 562/1996; art. 28, L. 1450/1956; tale strumento attiene ai soli iscritti alle gestioni esclusive o sostitutive dell’AGO, unicamente per le cessazioni dal servizio avvenute entro il 30.07.2010);
  • la totalizzazione in regime di convenzione della contribuzione tra Inps ed ex Enpals (art. 16, D.P.R. 1420/1971).

Ciò premesso, andiamo ad analizzare nel dettaglio questi tre istituti, per vedere in concreto qual è quello più conveniente al contribuente.

Cumulo

L'Istituto del cumulo dei contributi consiste nella possibilità di sommare gratuitamente la contribuzione accreditata presso casse differenti ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria, anticipata ordinaria, di inabilità e ai superstiti ed è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo. In altri termini, questo strumento rappresenta la possibilità giuridico fiscale di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali, per conseguire il diritto ad un’unica pensione.

Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all’altra. Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.

A chi si rivolge:

Soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:

  • Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti)
  • Gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria
  • Gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria
  • Gestione separata Iscritti alle casse professionali.

In merito alla pensione di vecchiaia ottenuta avvalendosi del cumulo, sono applicati, se più severi, i requisiti anagrafici e/o contributivi previsti dalle eventuali casse professionali d’iscrizione (al compimento di 67 anni di età, con perfezionamento di almeno 20 anni di contributi, è liquidata la sola quota Inps di pensione).

In merito alla misura del trattamento, ogni gestione deve liquidare la propria quota di prestazione utilizzando le regole di calcolo disposte dal proprio regolamento; non è applicato il ricalcolo interamente contributivo presso le casse amministrate dall’Inps, mentre questo penalizzante metodo di quantificazione della pensione può essere applicato, in base a quanto statuito nel regolamento, presso le singole casse professionali (ad es. Cassa Forense prevede il ricalcolo contributivo laddove non si raggiungano- presso la sola Cassa- almeno 35 anni di contributi).

Totalizzazione

Come il cumulo, la totalizzazione consente di sommare gratuitamente la contribuzione accreditata presso casse differenti ai fini del diritto alla pensione di inabilità e ai superstiti; è possibile ottenere anche la pensione di vecchiaia e di anzianità, con dei requisiti, però, specifici per questo istituto:
66 anni di età, 20 anni di contributi e 18 mesi di finestra per la pensione di vecchiaia, 41 anni di contributi e 21 mesi di finestra per la pensione di anzianità.

In merito alla misura del trattamento pensionistico, si applica il ricalcolo contributivo, salvo diritto ad autonoma pensione (presso le casse Inps) o salvo autonoma maturazione del requisito di contribuzione utile alla pensione di vecchiaia (presso le casse professionali).

Per ottenere un'unica pensione, possono esercitare la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi i lavoratori iscritti a:

  • due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali;
  • Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
  • Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (soppresso).

Le norme sulla totalizzazione non hanno dunque sostituito le precedenti disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi. Se ricorrono le rispettive condizioni di legge, l'assicurato ha la facoltà di chiedere la liquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione delle predette disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi oppure con l'applicazione delle disposizioni normative riguardanti la totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo in oggetto.

Si noti infine che ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Ricongiunzione

La ricongiunzione, come detto, è invece uno strumento oneroso. Si tratta di un istituto previdenziale che consente agli assicurati con contribuzione versata o accreditata in due o più gestioni pensionistiche di conseguire un'unica pensione, mediante il trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un unico fondo.

L'operazione deve riguardare tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) che il lavoratore ha maturato: non è ammessa la ricongiunzione parziale.

Dopo il trasferimento, i periodi ricongiunti vengono valutati come se fossero stati versati direttamente nella gestione in cui sono stati accentrati e concorrono a formare il diritto e la misura della pensione in base ai requisiti e alle regole di calcolo in vigore presso la cassa accentrante.

Nel vasto panorama degli istituti previdenziali che consentono la riunione della contribuzione, la ricongiunzione appare la misura maggiormente onerosa. In generale, comportando la ricongiunzione dei costi non indifferenti, si può affermare che l'operazione non abbia una notevole convenienza economica, in rapporto all'ammontare della pensione. Tuttavia, la ricongiunzione può risultare conveniente nei casi in cui l'aggiunta di contributi consenta di anticipare la pensione. Rispetto a cumulo e totalizzazione, inoltre, può consentire di ottenere particolari pensionamenti agevolati previsti presso singole casse professionali.

Bisogna infine considerare che il costo della ricongiunzione può essere interamente dedotto dall'Irpef, limitando l'impatto negativo dell'onere per i lavoratori con i redditi più elevati

Ogni domanda è benvenuta, non esitare a contattarmi!

Filippo Lando Dottore Commercialista

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