Ogni domanda è benvenuta, non esitare a contattarmi!
Contributi previdenziali: INPS dipendenti, lavoratori autonomi, commercianti e cd. gestione separata
Un approfondimento completo sui contributi previdenziali INPS per le varie categorie di lavoratori.
Che cos’è un contributo
Il contributo è una particolare tipologia di tributo, cioè un prelievo di ricchezza coattivo rientrante nel campo delle prestazioni patrimoniali imposte (Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 23) che si situa come ordine intermedio tra la figura dell'imposta e quella della tassa. Si riconnette, come accade per la tassa, all'esecuzione dell'ente pubblico di particolari attività (come la realizzazione di un'opera) svolta nei confronti una specifica collettività.
Distinzione del contributo dall'imposta
Attraverso il contributo viene richiesta al privato una prestazione pecuniaria che riguarda un'attività amministrativa volta ad offrire un particolare servizio. Si tratta della differenza che lo contraddistingue dall'imposta in quanto nel contributo manca l'elemento del dovere indifferenziato di partecipare alla spesa pubblica sulla base del beneficio indivisibile che deriva dall'attività dell'ente pubblico.
Infatti se da un lato i soggetti componenti della collettività godono di un beneficio indiviso derivante dalla spesa disposta all'ente pubblico, dall'altra traggono un vantaggio divisibile, quindi individuale, maggiormente distinto e specifico rispetto agli altri componenti della società.
Con tali premesse si può, generalmente, sostenere la figura autonoma del concetto di contributo da quella dell'imposta.
Distinzione del contributo dalla tassa
La distinzione con la tassa risulta più complessa: è dovuta al fatto che entrambi gli istituti sono caratterizzati dalla specificità della prestazione per una determinata attività amministrativa e presentano ambedue il carattere della non genericità e della indivisibilità.
Nonostante questa iniziale difficoltà si può sostenere che la tassa sia connessa ad una particola attività amministrativa che porta ad un cambiamento dello status del soggetto, il quale ricava un beneficio singolo ed individuale. Il contributo, invece, è imposto al contribuente in assenza di particolari e singole prestazioni dell'amministrazione e in prosecuzione di una attività amministrativa che si presenta indivisa. Perciò non può essere ammessa la similarità tra gli istituti dal momento in cui nel contributo c'è mancanza di un nesso specifico con l'attività amministrativa.
La contribuzione previdenziale
La contribuzione previdenziale assicura il lavoratore contro eventi che possono renderlo non idoneo alla prestazione lavorativa. Tra prestazioni e contributi c'è un rapporto di corrispondenza (concezione assicurativa del rapporto previdenziale), quindi alcune prestazioni previste per i lavoratori dipendenti di un settore di attività possono non esserlo per altri settori.
La contribuzione previdenziale consiste, quindi, in un “premio assicurativo” che si paga per assicurare il lavoratore per un determinato evento come la malattia, la maternità, la disoccupazione o la pensione.
Le aliquote contributive interessano i lavoratori e il datore di lavoro. È quest'ultimo però a versare sia i contributi a suo carico che quelli a carico del lavoratore.
La scelta di quali assicurazioni attivare per il lavoratore e il contributo da versare è imposta dalla legge che stabilisce l’applicabilità o meno di determinate assicurazioni nei diversi settori di attività. Per questo INPS attribuisce con esattezza l’inquadramento aziendale: a esso infatti è collegato il complesso delle assicurazioni sociali applicabili ai lavoratori.
I soggetti obbligati alla contribuzione previdenziale
Obbligato al versamento dei contributi per i rapporti di lavoro subordinato è, in via generale, il datore di lavoro (art. 2115 c.c.).
Anche nei casi in cui l’onere contributivo è ripartito tra il datore e il prestatore (ad esempio per la pensione di anzianità), la quota di competenza di quest’ultimo viene ugualmente versata dal datore, il quale trattiene la somma corrispondente dalla retribuzione del lavoratore, restando così l’unico responsabile nei confronti degli enti previdenziali.
Sono invece interamente a carico del prestatore i contributi dovuti per le attività di lavoro autonomo.
Per le collaborazioni coordinate e continuative, per il lavoro a progetto, per le collaborazioni occasionali (solo se il reddito supera un certo importo) e per gli associati in partecipazione, l’obbligo contributivo grava per una quota sui committenti (i quali restano comunque responsabili del versamento), e per la parte restante sugli stessi lavoratori.
Sono tenute al versamento dei contributi per i soci lavoratori anche le società cooperative.
Per i lavoratori comunitari vale il principio della completa equiparazione rispetto a quelli residenti, essendo peraltro riconosciuta la possibilità di far valere in qualsiasi stato comunitario l’anzianità contributiva conseguita in uno degli stati membri.
I contributi devono essere pagati anche per i lavoratori stranieri, con la possibilità del cumulo dei periodi contributivi nei due stati, sulla base di apposite convenzioni internazionali. A favore dei lavoratori italiani all’estero, in paesi extracomunitari con i quali non sussistano apposite convenzioni, il legislatore italiano, in deroga al principio di territorialità, ha stabilito l’iscrizione obbligatoria alle gestioni previdenziali italiane, sulla base di importi retributivi annualmente fissati con decreto ministeriale e rapportati ai minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale (Legge 398/1987).
Base imponibile e misura della contribuzione
L’ammontare dei contributi viene calcolato in percentuale sull’importo della retribuzione imponibile (nel caso dei rapporti di lavoro subordinato) o del reddito di lavoro (nel caso del lavoro autonomo, in collaborazione o associato); l’entità della percentuale varia a seconda dei diversi enti assicuratori, delle prestazioni da questi erogate e delle differenti categorie di lavoratori.
Per i rapporti di lavoro subordinato, la definizione della retribuzione da assoggettare a contributi rinvia alla nozione di reddito da lavoro dipendente valida ai fini fiscali (art. 6 D. Lgs 314/1997); in essa rientrano dunque “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, al lordo di qualsiasi contributo o trattenuta.
Alla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini previdenziali concorre inoltre la contrattazione collettiva nazionale ed aziendale: secondo quanto stabilito dalla Legge 402/1998, è l’accordo collettivo (sia esso nazionale o aziendale) a regolare l’efficacia sugli istituti indiretti delle voci contrattuali aggiuntive rispetto a quelle legislativamente disciplinate.
La legge n. 389/1989 fissa inoltre un minimale contributivo: la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi anche aziendali o da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Vale in questo ambito il principio di competenza: la base imponibile viene calcolata in riferimento alla retribuzione dovuta, sebbene non ancora corrisposta. Oltre alle componenti non rientranti nella definizione di reddito da lavoro ai fini fiscali, restano escluse dal calcolo della base imponibile alcune voci tassativamente stabilite ai soli fini previdenziali (es. premi di risultato o di produttività, somme corrisposte a titolo di TFR, incentivi all’esodo, trattamenti familiari, ecc…).
I contributi INPS: modalità di calcolo dei contributi previdenziali
Inps lavoratori dipendenti
Il calcolo dei contributi previdenziali viene effettuato applicando determinate aliquote alla retribuzione lorda, sempre nel rispetto di determinati minimali di retribuzione imponibile previsti dalla legge.
Le aliquote delle contribuzioni ai fini pensionistici ( IVS ) sono in genere pari al 33%, con la seguente modulazione:
- 23,81% a carico del datore di lavoro;
- 9,19% a carico del lavoratore.
Le gestioni in relazione alle quali la misura della contribuzione ai fini pensionistici si attesta a una diversa misura sono:
- Fondo di quiescenzadegli iscritti all’Istituto Postelegrafonici IPOST (32,65%);
- Fondo Volo (a seconda dell’anzianità assicurativa e dell’adesione o meno a fondi complementari di previdenza: 38%, 37,70%, 40,82%);
- Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo (solo per ballerini, tersicorei, coreografi e assistenti coreografi iscritti successivamente al 31 dicembre 1995: 35,70%).
Le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni assistenziali (malattia, maternità, etc.), nonché delle altre assicurazioni previdenziali, si attestano talvolta in misura diversa a seconda del settore produttivo di appartenenza dell’azienda, come di seguito indicato:
- contributo disoccupazione (per i rapporti T.D.+1,40%): 1,61%;
- contributo per l’indennità economica di malattia (misura variabile in base al settore): 2,22% - 3,21%;
- contributo maternità (misura variabile in base al settore): 0,24% - 0,46%;
- contributo per l’Assegno per il Nucleo Familiare: 2,48% (0,68% ridotto);
- contributo per il fondo di garanzia TFR: 0,20%;
- contributo per la Cassa Integrazione GuadagniOrdinaria (brevi sospensioni attività produttiva): 1,70% - 4,70%;
- contributo per la Cassa Integrazione GuadagniStraordinaria (crisi e ristrutturazioni): 0,90%;
- contributo per i Fondi di solidarietà o il Fondo di Integrazione Salariale: 0,45% - 0,65%.
Lavoratori Autonomi: gestione INPS artigiani e commercianti
Con la circolare INPS 8 febbraio 2022, n. 22 l’Istituto indica gli importi dei contributi dovuti per il 2022 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.
Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni e al 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.
Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, anche nel 2022 usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Dal 1° gennaio 2022, inoltre, l’aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%.
La circolare specifica, infine, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito. I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili accedendo al servizio online.
Una recente comunicazione INPS stabilisce con certezza che per le Partite IVA a regime forfettario scatta la riduzione dei contributi INPS per i soggetti che rientrano nel cappello di artigiani e commercianti. Riduzione che va richiesta all’ente previdenziale entro il giorno 28 febbraio 2022.
La riduzione dei contributi INPS è riservata ai lavoratori autonomi con Partita Iva a regime agevolato forfettario, con riduzione al 35% dei contributi, per l’anno 2022. I soggetti che hanno cominciato una nuova attività autonoma con Partita Iva agevolata come artigiani e commercianti, possono procedere alla richiesta per l’anno in corso, e la domanda può essere presentata una volta per tutto il periodo di lavoro.
L’urgenza di presentare la domanda è soprattutto per chi desidera la riduzione dei contributi e che ha avviato l’attività in questo primo periodo del 2022, in fase di avviamento. Per chiedere questa particolare agevolazione è necessario svolgere una attività di impresa e essere iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti. Tutti i dettagli sul funzionamento della riduzione dei contributi INPS nell’articolo.
La Gestione Separata INPS
Cos’è la gestione separata INPS?
Si tratta di un particolare regime previdenziale che si caratterizza per il fatto di essere separato, da tutti gli altri regimi previdenziali. Infatti, difficilmente i contributi versati a questa gestione possono essere cumulati con quelli di altre gestioni previdenziali. Come ad esempio i contributi dei lavoratori dipendenti o quelli degli artigiani o commercianti. Attualmente, quindi, la questa gestione è un regime previdenziale che non è ancora pienamente in grado di offrire prestazioni contributive di tipo pensionistico.
Versano in questa gestione attualmente tantissimi piccoli professionisti e lavoratori parasubordinati. Tuttavia, gli importi esigui versati, non permettono all’INPS di poter garantire un trattamento pensionistico efficace a chi raggiunge i requisiti pensionistici. Per questo motivo, è opportuno verificare con attenzione se e quando si è obbligati all’iscrizione a questo particolare regime previdenziale.
Chi deve iscriversi alla Gestione Separata INPS?
La normativa di riferimento è la Legge n. 335/95. Questa stabilisce quali siano le categorie di soggetti che devono obbligatoriamente iscriversi a questa gestione previdenziale. Sostanzialmente, si tratta dei Lavoratori Autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale, i lavoratori parasubordinati, ed in alcuni casi chi effettua attività di lavoro autonomo occasionale. In dettaglio si tratta delle seguenti categorie di lavoratori:
- Lavoratori autonomi (con partita IVA) senza cassa professionale;
- Collaborazioni coordinate e continuative;
- Venditori a domicilio;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Assegnisti di ricerca e percettori di borse di studio;
- Medici con contratto di formazione specialistica;
- Volontari del servizio civile nazionale.
Quali Sono Le Aliquote Della Gestione Separata INPS 2023?
L’INPS, con la Circolare n. 12 del 1° febbraio 2023, ha reso note le aliquote contributive dovute dagli iscritti alla Gestione separata per l’anno 2023.
Soggetti Iscritti Anche Ad Altra Gestione Previdenziale O Pensionati
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2023, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
Aliquote Contributive E Di Computo Per Collaboratori E Figure Assimilate
Per quanto riguarda i collaboratori e figure assimilate, l’aliquota contributiva per il 2023 è pari al 33% a cui si aggiungono le seguenti aliquote:
- 0,50% per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22% per la tutela della maternità e paternità;
- 1,31% per la DIS COLL