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Cause di esclusione dal regime forfettario
In alcuni casi non è possibile utilizzare il regime forfettario per la propria attività. Analizziamo insieme quali sono questi casi.
Il regime forfettario
Il regime forfettario è quel regime agevolato che permette alla persona fisica che esercita attività d’impresa o arti/professioni, di determinare il reddito imponibile con un coefficiente forfettario in base all’attività svolta. Sull’utile così determinato, pagherà sia l’INPS, se dovuto, o cassa previdenziale privata, e l’imposta sostitutiva del 15% (5% nel caso di nuove attività). Per un approfondimento sul regime forfettario puoi leggere l'articolo Regime forfettario.
Ci sono però delle cause per cui la persona non può accedere a tale beneficio o deve fuoriuscire da tale regime agevolativo.
Chi non può avvalersi del regime forfettario
Non possono avvalersi del regime forfetario:
- i contribuenti che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
- i contribuenti che abbiano sostenuto spese per un importo complessivo superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari;
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Questa causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, che contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per l’applicazione del regime forfetario, che nell’anno precedente il reddito dell’attività d’impresa, arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito. Pertanto, è opportuno precisare che la disposizione abrogata continua ad avere effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfetario nel corso del 2015. Invece, coloro che intendono applicare il regime di favore nel 2016 devono rispettare la nuova condizione (non devono, cioè, aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro),
Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
Un esempio
Se nel 2022 hai conseguito più 65.001€, da gennaio 2023 perderai la possibilità di utilizzare il regime forfettario, e quindi sarai costretto a:
- applicazione dell’IVA in fattura;
- obbligo della tenuta della contabilità;
- sul reddito imponibile così determinato, si dovrà pagare l’Irpef a scaglioni (non più imposta sostitutiva fissa).
A maggio/giugno 2023 però, nonostante tu abbia superato i 65k, pagherai le tasse su tutto il reddito ancora da forfettario.